Nuove Regole di Accesso alla Zona Sommitale dell’Etna: Ordinanza del Comune di Castiglione di Sicilia

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)
IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DELL’ 11.07.2025

OGGETTO: Condizioni e limiti d’accesso alle quote sommitali dell’Etna con l’utilizzo
della via di accesso ai crateri sommitali del Vulcano Etna Nord nel territorio
del Comune di Castiglione Di Sicilia – Attività consentite all’interno della
“ZONA GIALLA “denominata “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente) del
versante Nord del vulcano Etna, come individuata nella planimetria di cui
all’Allegato 1 alla nota emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione
Civile – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico – S.03 relativa alle procedure
operative regionali (aggiornamento 2022 – INGV – OE), oggetto di nuova
perimetrazione effettuata dall’INGV – OE e trasmessa ai soggetti interessati
con nota del D.R.P.C. Sicilia n. 13121 del 29 marzo 2023.

IL SINDACO
RICHIAMATE

Le “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del
vulcano Etna”, redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Rischi sismico e
vulcanico, aggiornate al 05/09/2018, consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana
all’indirizzo www.regione.sicilia.it;
le “Procedure operative regionali conseguenti alla ricezione dei messaggi di allertamento del
Sistema ETNAS”, secondo cui, con nota prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30/06/2023, veniva
comunicato che, a decorrere al 1° aprile 2022, diventava definitivamente operativo il Sistema di
allertamento rapido ETNAS (Etna iNtegrated Alert System) realizzato dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo, con il contributo del Centro per la protezione civile
dell’Università di Firenze – LGS, relativo al possibile imminente accadimento o accadimento in
corso di fontane di lava (parossismi) e intrusioni magmatiche;
CONSIDERATO
che, per l’ascesa al Vulcano dal versante Nord viene utilizzata, da soggetti autorizzati mediante
automezzi fuori strada autorizzati, la pista che da Piano Provenzana, a quota 1800 m.s.l.m., che
arriva fino a Piano delle Concazze, a quota 2800 m.s.l.m., zona ricadente nel territorio del Comune
di Linguaglossa;
che detta pista prosegue fino alla zona ricadente nel territorio del Comune di Castiglione, inibita
all’utilizzo degli automezzi fuori strada autorizzati in quanto facente parte della cd. “ZPP” (Zona a
Pericolosità Permanente), già “zona gialla”;

che si rende necessario ed opportuno procedere ad una regolamentazione delle condizioni e dei
limiti d’accesso, accompagnata da una corretta e completa informazione rivolta agli escursionisti e
fruitori del Vulcano, come segue:

  • zona sommitale è quella comprendente la zona dei crateri sommitali, l’alta Valle del Bove
    e tutte le zone orientativamente al di sopra di quota 2.500m s.l.m. e comunque, anche a
    quote inferiori, entro una fascia di sicurezza da colate laviche o bocche eruttive attive
    (criticità connessa a fenomeni vulcanici) come definita dal DPC con nota Attività vulcanica
    dell’Etna: Livelli di criticità e relativi possibili scenari prot. 60384 del 24.11.2006;
  • zona gialla, “denominata “ZPP” (Zona a Pericolosità Permanente) del versante Nord del
    vulcano Etna, è la zona oggetto della nuova perimetrazione effettuata dall’INGV – OE e
    trasmessa ai soggetti interessati con nota del D.R.P.C. Sicilia n. 13121 del 29 marzo 2023. І
    confini della zona gialla sono più ampi dei confini della zona sommitale sopradescritta, in
    particolare in corrispondenza della valle del Bove.

Individuazione della Zona Sommitale (come definita dal DPC con nota Attività vulcanica
dell’Etna: Livelli di criticità e relativi possibili scenari prot. 60384 del 24.11.2006) e della Zona
Gialla del vulcano Etna (aggiornamento 2022 – INGV-OE)

DATO ATTO che, con nota prot./U n. 11926 dell’11.07.2025, sottoscritta dai Sindaci del Comune
Castiglione di Sicilia e del Comune di Linguaglossa, facendo seguito alla riunione operativa
tenutasi presso la sede del Dipartimento Regionale di Protezione Civile – sede di Catania in data 4
luglio u.s., si chiede al Prefetto di Catania, al Direttore del D.R.P.C. Sicilia, al Direttore dell’INGV
di Catania, al Commissario del Parco dell’Etna, la disponibilità ad avviare, in tempi brevi, un

tavolo tecnico, con lo scopo prioritario di individuare le condizioni, i limiti e le precauzioni
d’accesso e transito dei fruitori dell’Etna nella cd. “zona gialla”, denominata “ZPP” (Zona a
Pericolosità Permanente) del versante Nord del vulcano Etna, così da consentire agli operatori e
fruitori stessi di operare in condizioni di ottimale sicurezza per la propria incolumità.                                     

ATTESA la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza per la fruizione turisticа (escursioni e ascensioni anche con tecniche alpinistiche e/o scialpinistiche) nella zona sommitale, e,in particolare, nella cd. “zona gialla” del vulcano Etna, e che il rischio vulcanico può considerarsi

proporzionale al numero di persone e al tempo di esposizione allo stesso;
VISTI
l’art. 2 della Legge nr. 225/1992;
il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;
l’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;
l’art. 12 della Legge n. 265/1999;
l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana, con particolare riferimento all’art. 69;
con la presente,

ORDINA
1. nella zona sommitale (come definita dal D.R.P.C. con nota Attività vulcanica dell’Etna: Livelli
di criticità e relativi possibili scenari prot. 60384 del 24.11.2006), è’ possibile effettuare escursioni
libere, secondo quanto disposto dalle Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità
di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna del 2013, avendo cura di:

  • acquisire preventivamente, presso gli enti territoriali competenti, informazioni sullo stato  del Vulcano, sui livelli di criticità e di allerta in atto, sulle condizioni meteorologiche, sui
    percorsi consentiti e sui potenziali pericoli correlati;
  • astenersi dall’accedere, sia alla zona a fruizione guidata (zona gialla) senza
    accompagnamento delle guide alpine e vulcanologiche che a quelle altrimenti delimitate; gli
    utenti e gli operatori dovranno mantenersi entro i percorsi segnalati, avendo cura di
    rispettare scrupolosamente i limiti imposti dal Regolamento del Parco e dalla segnaletica di
    pericolo e/o divieto eventualmente presente sui luoghi;
  • essere dotati di abbigliamento ed attrezzature (scarponi, giacca a vento, berretto, viveri,
    acqua, cellulare, torcia elettrica, etc.) adeguate alle alte quote ( 2.500 m s.l.m.), nella
    consapevolezza che possono sempre verificarsi repentine e imprevedibili variazioni delle
    condizioni meteorologiche;
  • astenersi dall’escursione nel caso di imperfette condizioni psico-fisiche ovvero nei casi di
    patologie di natura respiratoria e cardiaca;
  • effettuare l’escursione nell’arco temporale ricompreso dall’alba al tramonto, astenendosi,
    quindi, dal bivaccare in quota;
    2. nella zona gialla, così come risulta dalla nuova perimetrazione effettuata dall’INGV – ОЕ е
    trasmessa ai soggetti interessati con nota del D.R.P.C. Sicilia n. 13121 del 29 marzo 2023, i cui
    confini sono più ampi di quelli della zona sommitale sopradescritta, in particolare in
    corrispondenza della valle del Bove, è possibile effettuare escursioni solamente se accompagnati
    dalle Guide Alpine o Vulcanologiche, con abbigliamento idoneo ai luoghi, equipaggiati con
    attrezzature antinfortunistiche (comprensive anche di elmetto protettivo), nel rispetto di quanto
    disposto dalle Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità di fruizione per la
    zona sommitale del Vulcano Etna del 2013, e limitatamente ad operazioni di transito, senza
    precedere alcuna sosta;
    la Guida, prima dell’inizio dell’escursione, dovrà:
  • informarsi sullo stato del Vulcano e sulle condizioni metereologiche;
  • informare adeguatamente gli escursionisti, anche in lingua inglese, circa i pericoli, le
    difficoltà e i rischi che l’escursione comporta;
  • acquisire apposita liberatoria da parte di ogni singolo escursionista, che attesti di essere in
    buone condizioni psico-fisiche, di non soffrire di patologie cardiache e respiratorie e di
    essere stato edotto sui pericoli, difficoltà e rischi che l’escursione comporta;
  • verificare l’idoneità dell’abbigliamento e dell’attrezzatura di ogni singolo escursionista e
    fornire, se necessario, ad ognuno di essi apposito elmetto di protezione;
  • rifiutare di accompagnare quei soggetti che, sulla scorta delle condizioni psico-fisiche e
    mediche dichiarate nonché dell’abbigliamento inadeguato, risultassero non idonei
    all’escursione programmata;
    la Guida, durante tutta l’escursione, dovrà:
  • essere sempre in collegamento radio con almeno uno dei “soggetti destinatari dell’avviso di
    allerta”, denominato d’ora in avanti “contatto”, che sia effettivamente disponibile, in grado
    di assicurare il collegamento e con il quale abbia preventivamente formalizzato apposito
    accordo finalizzato ad assicurare il collegamento durante tutta l’escursione;

vigilare che ogni escursionista del gruppo tenga un comportamento consono e rispettoso
delle norme e dei regolamenti vigenti;
3. gli automezzi fuori strada addetti al trasporto turistico potranno arrivare alla quota di 2.800 slm
nell’area a Nord dell’Osservatorio di Pizzi Deneri, cioè immediatamente fuori l’area definita “zona
gialla” dal sopra richiamato documento “Procedure operative regionali conseguenti alla ricezione
dei messaggi di allertamento del sistema ETNAS di cui al prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del
30/06/2023″;
4. al passaggio da F0 a F1, comunicato anche mediante i gruppi WhatsApp, che corrisponde
all’attivazione della fase operativa di PREALLARME, in riferimento alla fruizione della zona
sommitale e l’area gialla del Vulcano, tenuto conto della possibilità di un passaggio repentino al
livello di allerta F2, corrispondente alla fase operativa di ALLARME, dovranno essere sospese
tutte le attività che si svolgono nella zona sommitale e nella zona gialla. Conseguentemente, al
recepimento del messaggio, i gestori delle attività turistiche ed escursionistiche e, in particolare, le
guide, dovranno interrompere le attività e curare l’immediato allontanamento dei fruitori dalla zona
interdetta;
5. con riguardo al contingentamento del numero di escursionisti per guida, dovranno essere
seguite le modalità riportate nel Regolamento vigente per l’accompagnamento sul Vulcano Etna,
approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche
Sicilia e, in ogni caso, non dovrà mai essere superato il seguente rapporto numerico tra Guida ed
escursionisti: all’interno della “zona gialla”, transito guidato nel tempo minimo possibile per un
massimo di 10 persone per ciascuna Guida Alpina o Vulcanologica;
6. al fine di limitare la contestuale presenza nella stessa area, si dispone che le Guide e il relativo
gruppo, inizino il percorso escursionistico con intervalli di 15 minuti ciascuno. Il transito nella
“zona gialla” dovrà essere limitato, al tempo strettamente necessario per l’attraversamento.
7. La guida, valutate le condizioni metereologiche e quelle vulcaniche al momento
dell’escursione, potrà, a suo insindacabile giudizio, interrompere la permanenza nell’area e
decidere il rientro del gruppo al punto di partenza, dandone immediata comunicazione radio al
contatto.
Al verificarsi di situazioni di pericolo o al ricevimento della comunicazione di variazioni dei livelli
d’allerta, come sopra specificato, la guida sospenderà immediatamente l’escursione, provvedendo
al rientro alla base di partenza nelle migliori condizioni di sicurezza possibili per l’intero gruppo,
dandone immediata comunicazione radio al contatto, nonché alla struttura di Protezione Civile
Comunale per ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata
incolumità.
La guida dovrà essere sempre fornita di materiali e attrezzature per il primo soccorso, assicurando,
in caso di necessità, il proprio intervento anche a escursionisti liberi o non appartenenti al proprio
gruppo.
9. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza ed al
soccorso, alle forze dell’Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell’Etna, che
svolgono attività di servizio nell’area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini
di Protezione Civile e di studio (Università e INGV).
È, altresì, consentito l’accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti ed ai fotografi professionisti
muniti di tesserino professionale, se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.
10. I trasgressori saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.;
11. Ogni provvedimento in contrasto con la presente è sospeso sino a nuova disposizione
sindacale;

DISPONE

che la Polizia Municipale e la Forza Pubblica siano incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza;
di trasmettere il presente provvedimento: 

  • al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Vulcanologico S.03;
  • alla Prefettura di Catania;
  •  alla Città Metropolitana di Catania; 
  • ai Sindaci del Parco dell’Etna per il coordinamento delle attività di Protezione Civile, nello specifico dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Linguaglossa, Maletto, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant’Alfio e Zafferana Etnea;
  •  alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoсо; 
  • al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
  •  all’Ente Parco dell’Etna; alla Guardia di Finanza-Soccorso Alpino Nicolosi; 
  • al Corpo Forestale Regionale – Distaccamento di Linguaglossa;
  •  alla Stazione Caserma Carabinieri di Castiglione di Sicilia;
  •  alla Stazione Caserma Carabinieri di Passopisciaro; 
  • al Comando Polizia Municipale di Castiglione di Sicilia;
  •  al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
  •  al C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico);
  •  all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
  • al Club Alpino Italiano, sezione di Catania;
  • alla Funivia dell’Etna;
  • agli Operatori economici aggiudicatari delle autorizzazioni rilasciate da questo Comune per l’accesso alla pista altomontana Etna Nord;
  • al SAGF – Nucleo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Castiglione di Sicilia lì, 11.07.2025

IL SINDACO
F.to Concetto Stagnitti

Condividi l'Articolo:

Potrebbero interessarti: